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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.160.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.160.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 dei Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in deroga a quanto previsto dall'articolo n. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono acquisire la comunicazione antimafia del soggetto richiedente.

  13-ter. L'acquisizione della comunicazione antimafia è prerequisito necessario all'erogazione del finanziamento e, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, articolo n. 88 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i termini previsti sono ridotti a 7 giorni. Decorso il termine ridotto di 7 giorni si applica quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo n. 88 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.