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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.151.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.151.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;
   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».

ident. 1.145.1.150.1.316.