Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla trasmissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai sensi della precedente lettera b);.