Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alla banca e agli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito sarà concesso, previo assenso di SACE S.p.A. che non potrà essere da questi irragionevolmente negato, cedere o trasferire, in tutto o in parte, il credito vantato nei confronti dell'impresa nascente dall'operazione garantita con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori che lo assistono, ivi compresa la garanzia prestata da SACE S.p.A.