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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.116.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.116.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1:
   a) le imprese per cui sussistono, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, oppure sono state disposte misure patrimoniali o procedimenti di prevenzione, ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
   b) le imprese cui risultano, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti di cui agli articolo 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74;
   c) le imprese cui risultano nel confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti previsti dal titolo VI-bis – «Delitti contro l'ambiente» del codice penale.