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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.106.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.106.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse le imprese che hanno fissato la propria sede legale nei Paesi inclusi nella lista aggiornata UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.

1.106. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.