Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: diverse dalle banche aggiungere le seguenti: imprese di assicurazione e dopo le parole: suddette imprese aggiungere le seguenti: nonché in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 1996, n. 662 aggiungere le seguenti: e 2.000 milioni sono destinati in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito.;
c) al comma 2, alinea, dopo le parole: Le garanzie di cui al comma 1, aggiungere le seguenti parole: escluse quelle in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;
d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le garanzie di cui al comma 1 relative alle imprese di assicurazione dei ramo credito, sono disciplinate con un decreto di cui al comma 10.»;
e) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia aggiungere le seguenti: nonché alle imprese di assicurazione del ramo credito;
f) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: Con, aggiungere le seguenti: uno o più sostituire la parola: decreto con la parola: decreti, dopo la parola: decreti aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare e sostituire la parola: essere con la parola: sono;
g) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle disciplinate al successivo comma 15 in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;
h) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito di cui ai commi 2-bis e 5 con una dotazione iniziale di 2.000 milioni di euro, nonché alimentato con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.».