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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.023.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.023.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.
  2. La presenza all'interno della graduatoria dei soggetti ammessi, adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, da diritto al beneficiario di ricevere senza indugio la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del sistema bancario, le modalità per assicurare la fruizione di detti aiuti da parte dei soggetti beneficiari.
  3. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.
  4. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni previste per i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, no 18.

ident. 1.029.