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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alte imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 della L. 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
  2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa, l'ammontare dei crediti trasferiti.