stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.012.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
1.012.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 219, 220, 221, 222, 223 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 sono prorogate per gli anni 2021 e 2022.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione per l'anno 2021, 200 milioni per l'anno 2022, 312 milioni per l'anno 2023 e 236 milioni per gli anni dal 2024 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.