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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
01.02.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Per la concessione di finanziamenti concessi alle imprese in attuazione delle norme del presente decreto-legge e del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ai richiedenti è richiesta esclusivamente l'autocertificazione fino ad un importo massimo di 500.000 euro
  2. Le rate di ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposte in dodici anni.
  3. La garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui al comma 1 è prestata per il 100 per cento dell'importo concesso fino ad un importo massimo di 500.000 euro.