Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di effettuare gli opportuni controlli su tutto il territorio nazionale per contenere e contrastare i rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, è fatto obbligo di dichiarare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e in dotazione agli operatori delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e della polizia municipale.
9-ter. Le autorità competenti procedono, entro quarantotto ore dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al comma 9-bis, al controllo sulla veridicità delle informazioni dichiarate.
9-quater. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 9-bis i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti i dipendenti delle strutture pubbliche impiegate nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.