Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Prorogabilità del rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.