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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.04. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2447

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/04/2020  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura di dispositivi di protezione individuale)

  1. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite.