Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura di dispositivi di protezione individuale)
1. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite.