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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2447

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/04/2020  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Attribuzione di competenza speciale all'AGCOM per il contrasto alle fake news sanitarie sull'emergenza COVID-19)

  1. In merito alla comprovata di necessità di garantire una informazione corretta e trasparente in relazione all'attuale emergenza sanitaria, in aggiunta alle competenze individuate all'articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la specifica competenza atta al controllo ed al contrasto della diffusione sulle reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media di fake news sanitarie, direttamente collegate alla pandemia da COVID-19.
  2. Per fake news sanitarie si intende la diffusione attraverso reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media, di messaggi e informazioni, in parte o del tutto non corrispondenti al vero, non fondate su ricerche riconosciute dalla comunità scientifica e/o da istituzioni sanitarie competenti, capaci di arrecare disorientamento, allarmismo e plausibili danni alla salute fisica e psicologica dei cittadini. La caratteristica principale è la loro notevole verosimiglianza, circostanza che le rende più accettabili da un largo pubblico, soprattutto di base culturalmente meno attrezzato.
  3. Per la competenza di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la facoltà di creare un presidio stabile per il monitoraggio, il controllo, il contrasto della diffusione di fake news sanitarie relative alla attuale emergenza, assistito da riconosciuti esperti del mondo accademico, del Servizio Sanitario Nazionale e della preposta unità di crisi. È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti fake news sanitarie da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di mancato rispetto dell'ordine di rimozione, l'Agenzia, nel quadro delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100.000,00 a euro 5.000.000,00.
  4. L'Autorità, così come disposto all'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, potrà avvalersi dei Comitati regionali per le comunicazioni per assicurare le esigenze di decentramento sul territorio ed un adeguato coordinamento delle iniziative, anche per lo studio e la condivisione di possibili soluzioni ai fenomeni di disinformazione online.
  5. Le disposizioni previste dal presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico dello Stato.