Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province individuano, all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre strutture appositamente individuate, aree idonee per il personale sanitario, socio-sanitario, il personale delle forze dell'ordine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o residenza.