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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.10. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2447

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/04/2020  [ apri ]
1.10.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di prevedere e regolamentare adeguate misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di afflusso pubblico, è fatto obbligo alle autorità competenti di distribuire gratuitamente i dispositivi di protezione individuale, prioritariamente maschere filtranti di protezione respiratoria e guanti chirurgici monouso, in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso.

  2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, è fatto obbligo di installare adeguate barriere di protezione in vetro o altri materiali conformi, nelle seguenti aree:
   a) sportelli degli uffici relazioni con il pubblico della pubblica amministrazione;
   b) banchi cassa degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

  2-quater. Al fine di agevolare l'installazione delle barriere nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, pari alla spesa sostenuta per l'installazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma.