Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.