Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Proroga dei piani terapeutici)
1. I piani terapeutici che includono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, correzione o compensazione di menomazioni o disabilità, il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. Le Regioni stabiliscono protocolli e procedure semplificate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici