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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.055. in Assemblea riferita al C. 2447-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2020  [ apri ]
4.055.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

  1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori e degli altri centri e servizi con analoghe finalità, comunque siano denominati a livello locale.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono protocolli di sicurezza finalizzati ad assicurare la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli operatori e degli utenti dei centri e servizi di cui al medesimo comma 1. In particolare, le linee guida stabiliscono:
   a) i percorsi di formazione per gli operatori;
   b) i requisiti che gli spazi adibiti alle attività con i bambini e i ragazzi devono possedere;
   c) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;
   d) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;
   e) la dimensione massima dei gruppi;
   f) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

  3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida di cui al comma 1, la qualità dei servizi erogati e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della salute, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.