Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
hh-bis) adozione di provvedimenti volti alla realizzazione, acquisto e installazione di dispositivi di tracciamento elettronici solo nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy, con particolare riferimento alla conservazione e gestione dei dati personali degli utenti, e solo in seguito all'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno esprimersi entro tre giorni dall'assegnazione.