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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.70. in Assemblea riferita al C. 2447-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/05/2020  [ apri ]
1.70.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 2, lettera cc) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità giudiziaria nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto.

1.70.

  Al comma 2 sostituire la lettera cc), con la seguente:
   cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA) hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no nonché istituti penitenziari. È prevista la continuità degli incontri protetti genitori figli già autorizzati dal tribunale, per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi-residenziali per i minorenni, nonché per gli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale, salvo i casi in cui si proceda per taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019, ove sono da utilizzarsi in via esclusiva le modalità da remoto. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare strumenti di collegamento da remoto audio-video gli incontri sono sospesi. Il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio di quali siano gli enti che hanno sospeso gli incontri genitori-figli. È prevista la continuità dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica.