Al comma 2, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e della ristorazione con consegna a domicilio, nonché con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.