Al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente:
h) subordinazione delle cerimonie civili e delle cerimonie e dei riti religiosi all'adozione di modalità idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del titolare del luogo di culto o del sito nel quale si tiene la cerimonia, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.