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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.31. in Assemblea riferita al C. 2447-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/05/2020  [ apri ]
1.31.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono, in ogni caso, consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o secondo le diverse modalità che il giudice riterrà opportuno adottare al fine di ridurre la necessità degli spostamenti.