Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, garantisce l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali.