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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.23. in Assemblea riferita al C. 2447-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/05/2020  [ apri ]
1.23.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 2, lettera cc) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità giudiziaria nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto.

1.23.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare la continuità dei rapporti affettivi, sono, in ogni caso, garantiti gli incontri protetti tra minori e genitori nell'ambito delle strutture che ospitano minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti.