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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.22. in Assemblea riferita al C. 2447-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/05/2020  [ apri ]
1.22.

  Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo-relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.