Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di accesso a parchi e giardini privati)
1. In deroga alla normativa vigente in materia di contenimento e nell'ambito del proprio Comune di residenza o di dimora, è consentito per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa e comunque previo accordo con il proprietario, l'accesso di minori accompagnati da un genitore a parchi o giardini di privati cittadini di dimensioni tali da consentire lo svolgimento di attività fisica nel rispetto delle vigenti norme di distanziamento sociale.