Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di mobilità nei Comuni a bassissima densità di popolazione)
1. In deroga alla normativa vigente in materia di contenimento, è consentito lo spostamento individuale all'interno del Comune di residenza o di dimora nell'ambito di Comuni con densità abitativa pari o inferiore a 5 abitanti per chilometro quadrato. È fatto salvo il divieto di formare assembramenti e l'obbligo di mantenimento della distanza sociale minima di 1 metro tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o persone non autosufficienti, in questo caso da accompagnarsi nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.