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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.054. in Assemblea riferita al C. 2447-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/05/2020  [ apri ]
1.054.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di misure di contenimento)

  1. Su tutto il territorio nazionale sono consentite, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, purché nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, anche in materia di deposizioni igienico-sanitarie d'emergenza, le seguenti attività:
   a) sport di base ed attività motorie in genere all'interno di palestre, piscine, centri natatori ed impianti sportivi e centri sportivi nel rispetto esclusivo della distanza interpersonale di almeno 2 metri e comunque in condizioni di totale sicurezza e nel rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria;
   b) attività di ristorazione e bar, nei limiti vigenti in materia di distanziamento sociale, da applicarsi in modo proporzionato alle vie di ingresso e di uscita dei predetti esercizi commerciali, nonché in proporzione alla dimensione dei fondi dove le attività sono esercitate;
   c) attività di ricezione ed ospitalità da parte delle strutture ricettive alberghiere nei limiti vigenti in materia di distanziamento sociale, da applicarsi in modo proporzionato alle vie di ingresso e di uscita dei luoghi di esercizio delle stesse.