Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di misure di contenimento)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, su tutto il territorio nazionale sono consentite, purché siano svolte individualmente e nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, le seguenti attività:
a) L'allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto tra le persone in condizioni di totale sicurezza;
b) Attività di pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne, inclusi i laghi, e barre di foce, di pesca ricreativa in mare;
c) Attività di pratica ed allenamento di tiro al volo nelle aree autorizzate;
d) Attività di pratica ed allenamento di tiro in tutti i poligoni di tiro al chiuso ed all'aperto.