Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Eliminare il divieto di scioglimento del cumulo in caso di condannati che abbiamo già espiato la parte di pena relativa ad un reato ostativo in caso di connessione tra i reati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del codice di procedura penale.