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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.500. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/07/2021  [ apri ]
7.500.
approvato

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di appello, inserire le seguenti: di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»;

   sopprimere la lettera f);

   sostituire la lettera g) con la seguente:

   «g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza»;

   sostituire la lettera h) con le seguenti:

   «h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;

   h-bis) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

   h-ter) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

   h-quater) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

   h-quinquies) estendere la procedura senza formalità di cui all'articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale a tutti i casi di inammissibilità del ricorso e di ricorso manifestamente fondato; prevedere un termine perentorio entro il quale le parti private e il procuratore generale possano presentare opposizione motivata avverso la decisione di inammissibilità o di accoglimento; prevedere che sull'opposizione decida l'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, la quale, se non conferma l'inammissibilità, rimette il ricorso alla sezione ordinaria; prevedere che l'opposizione non sospenda l'esecuzione della ordinanza di inammissibilità e che la Corte di cassazione possa disporre, su richiesta di parte, la sospensione in presenza di gravi ragioni;

   h-sexies) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio non partecipata; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

   h-septies) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale»;

   alla rubrica, sostituire la parola: Appello con la seguente: Impugnazioni.

Il Governo