Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il pubblico ministero è legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.