Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali l'imputato abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, salvo i casi in cui con l'appello si denunci il travisamento del fatto o si richieda la rinnovazione dell'istruttoria;