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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.500. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/07/2021  [ apri ]
5.500.
approvato

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sopprimere la lettera c);

   alla lettera d), dopo le parole: prevedere, inserire le seguenti: ai fini dell'esame del consulente o del perito,;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze»;

   sopprimere la lettera f).

Il Governo