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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
4.16.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, il pagamento della pena pecuniaria estingue immediatamente il reato, senza dover attendere i termini ivi previsti;