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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.29. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
3.29.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere, per il giudice per le indagini preliminari, il potere di verifica che l'iscrizione della notizia di reato nel registro disciplinato dall'articolo 335 del codice di procedura penale sia tempestiva, accompagnato da quello di retrodatare l'iscrizione nei casi in cui il sindacato sulla prontezza di questo adempimento sia negativo; sancire espressamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini, così come rideterminato dal giudice; prevedere la possibilità di proporre la questione al giudice del dibattimento, in relazione alle prove lì utilizzabili; prevedere che la inutilizzabilità per tardività dell'atto di indagine possa essere sanata a richiesta dell'imputato;