Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) prevedere che, nel caso di applicazione di misure cautelari, il decorso di tre mesi senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comporti la decadenza dell'azione penale e costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;
g-ter) escludere l'ipotesi di decadenza di cui alla lettera g-bis) in relazione ai reati di cui all'articolo 157, comma sesto, del codice penale;