Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di mezzi di ricerca della prova)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di mezzi di ricerca della prova, sono adottate nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che fino all'approvazione di una disciplina organica in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, l'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova è ammesso per i soli reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale.