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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di mezzi di ricerca della prova)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di mezzi di ricerca della prova, sono adottate nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che fino all'approvazione di una disciplina organica in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, l'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova è ammesso per i soli reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale.