Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione)
1. All'articolo 159 del codice penale il secondo comma è sostituito con il seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di secondo grado fino alla data di esecutività della sentenza di cassazione. In caso di annullamento della sentenza di secondo grado, la prescrizione riprende il proprio decorso».