Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;
b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»;
c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
«Art. 161-bis. – (Cessazione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».