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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del processo)

  1. Al titolo III del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente: «Art. 346-bis. – (Sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo) – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è inferiore, nel massimo, a dieci anni di reclusione, dichiara con sentenza non doversi procedere per estinzione del processo quando:

   a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; il termine di cui alla presente lettera è computato dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 3-bis dell'articolo 407, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale successivamente a tale data;

   b) dalla sentenza che ha definito il giudizio di primo grado sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

   c) dalla sentenza che ha definito il giudizio di appello è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

   d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto di ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

  2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

   a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una disposizione di legge;

   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

   c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato del quale sia stata chiesta l'estradizione.

  3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, in nessun caso i termini di cui al comma 1 del presente articolo possono essere aumentati per più di tre mesi complessivamente.
  4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.
  5. Il giudice procedente può, con ordinanza, prolungare di un quarto i termini previsti al comma 1, quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati o dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche con riguardo al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo.
  6. Quando sia stata dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando a seguito di tale estinzione la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti della metà e il giudice, nel fissare l'ordine di trattazione delle cause, dà precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
  7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere dell'estinzione del processo. La dichiarazione è resa personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria del giudice che procede. In quest'ultimo caso, la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».
  2. Il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 346-bis del codice di procedura penale, introdotto dal presente articolo, è trasmesso agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza.
  3. Le disposizioni dell'articolo 346-bis del codice di procedura penale, introdotto dal presente articolo, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.