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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
14.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  1. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 600, è aggiunto il seguente articolo:

   «600-bis. Decorsi tre mesi dall'impugnazione della sentenza di condanna, l'imputato o il suo difensore possono presentare al Presidente della Corte di appello istanza di immediata fissazione della discussione, esponendone i motivi. Il Presidente stabilisce la data della discussione, che dovrà avvenire entro sei mesi dal deposito dell'istanza. Qualora la sentenza di appello non venga pronunciata entro il termine di un anno dal deposito dell'istanza, riprende a decorrere la prescrizione».