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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.0502. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/07/2021  [ apri ]
14.0502.
approvato

  Nel capo II, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e al codice penale in materia di tutela della vittima del reato)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,»;

   b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,»;

   c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: «di uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati,»;

   d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati,».

  2. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «in relazione ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati,».
  3. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,».

  Conseguentemente, al capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il Governo