Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Capo II-bis.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di segreto professionale)
1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».