Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Introduzione dell'articolo 335-bis del codice penale)
Dopo l'articolo 335-bis del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 335-ter.
(Ripetizioni di fatti di reato)
In tutti i reati contro la pubblica amministrazione, ogni singola azione delittuosa è da considerarsi autonoma. Deve escludersi la particolare tenuità del fatto per somme superiori ad euro cinquanta».