Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 316-bis del codice penale)
All'articolo 316-bis, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto è commesso da soggetto intraneo alla pubblica amministrazione, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
La pena edittale è ridotta di un terzo di quanto stabilito ai commi precedenti se il colpevole ha provveduto alla restituzione delle somme per cui sia stata accertata la malversazione.».