Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Esclusione della punibilità)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono adottati nel rispetto dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:
a) prevedere l'abrogazione dell'articolo 131-bis del codice penale;